Statuto

SENA NOVA-CITTÀ D’EUROPA

CENTRO CULTURALE – SENIGALLIA

STATUTO – ASSOCIAZIONE ONLUS

ART. 1 –

È costituita una associazione denominata “SENA NOVA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)”.

ART. 2 –

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di

· valorizzare le iniziative e le ricerche dei giovani nei settori della cultura, delle scienze e dell’arte;

· promuovere corsi di formazione e studio – in prospettive occupazionali italiane ed europee – creando spazi di collaborazione tra Scuola, Università e mondo del lavoro;

· realizzare annualmente un certamen di latino riservato ai giovani che studiano la lingua latina.

“Sena Nova” bandirà borse di studio, assegnerà premi, destinerà somme elargite da coloro che credono nei giovani e ne vogliono favorire lo sviluppo intellettuale, civile e morale.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 –
L’Associazione ha sede Via G. Oberdan n. 3, Senigallia

PATRIMONIO

ART. 4 –
Il patrimonio è costituito: dalle quote sociali; da contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche, da erogazioni, donazioni e lasciti; dal ricavato di manifestazioni; da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione, da ogni altra entrata che non sia al di fuori della legge.

ASSOCIATI

ART. 5 –

Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, persona giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

I soci sono la forza vitale dell’Associazione; essi si distinguono nelle seguenti categorie:

*** Soci fondatori: i firmatari del presente atto costitutivo;

*** Soci studenti: gli studenti e gli universitari che, all’atto dell’ammissione, verseranno una quota associativa (£. 7.000);

*** Soci ordinari: tutti gli altri che, all’atto dell’ammissione, verseranno una quota associativa (£. 15.000);

*** Soci onorari: tutti coloro che contribuiranno alle attività dell’Associazione con contributi culturali che ad essa diano lustro o con contributi economici di generoso sostegno.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione come sopra specificato e che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il mese di aprile.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 6 –
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione

ART. 7 –

Organi dell’Associazione sono:

*** l’Assemblea dei Soci,

*** il Consiglio Direttivo,

*** il Presidente,

*** i Gruppi di lavoro,

*** i Revisori dei Conti

assemblea
ART. 8 –

Gli Associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’Assemblea si radunerà almeno due volte l’anno.
L’Assemblea delibera sulle linee di indirizzo generale. Tutti i soci hanno il diritto di intervenire con proposte alle assemblee, purché in regola col pagamento della quota associativa.
L’Assemblea, come organo sovrano:

  • elegge il Consiglio Direttivo che dura in carica due anni;
  • elegge i Revisori dei Conti per il controllo finanziario e contabile della gestione;
  • approva l’ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo.
  • nomina, in occasione del rinnovo delle cariche, un ‘Presidente dell’Assemblea’, un ‘Segretario dell’Assemblea’ e due scrutatori; i soci assenti possono farsi rappresentare da un altro socio che, purché in regola con le quote, può essere portatore di non più di due deleghe (spetta al ‘presidente dell’Assemblea’ constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea).

L’Assemblea è convocata mediante invito scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

consiglio direttivo
ART. 9 –

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri (4 ‘soci non studenti’ e 3 ‘soci studenti’) e resta in carica per due anni. Il Consiglio Direttivo sceglie un Presidente (fra i quattro soci non studenti), un Vicepresidente e un Segretario Organizzativo (fra tutti gli altri).

Il Consiglio Direttivo:

  • presenta all’Assemblea dei soci, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio morale e finanziario;
  • procede alla compilazione e presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
  • delibera in ordine alle attività da promuovere;
  • propone l’ammontare della quota sociale;
  • accoglie e ratifica l’ammissione di nuovi soci.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza effettiva di quattro membri sui sette, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

presidente
ART. 10 –

Il Presidente, è il rappresentante legale dell’Associazione:

firma tutti gli atti necessari ad espletare le pratiche burocratiche e amministrative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private a tutela dei soci per le responsabilità civili e penali.

Sceglie un Tesoriere di fiducia e, facendo riferimento al codice fiscale associativo, firma i mandati di pagamento. Nell’espletamento di tali atti deve rendere conto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci.

gruppi di lavoro
ART. 11 –

“Gruppi di lavoro”, formati da soci, che potranno liberamente aggregarsi e avvalersi della collaborazione di “Comitati Scientifici” ad hoc, animeranno gli orientamenti culturali dell’Associazione e ne realizzeranno gli scopi statutari. Sarà compito dei componenti il gruppo contribuire a reperire i fondi economici e quant’altro utile e necessario per realizzare le iniziative progettate.
I “Gruppi di lavoro” informano il Consiglio Direttivo, o il Presidente, delle attività che intendono realizzare. Il Consiglio Direttivo armonizza le iniziative proposte e le delibera.

Collegio dei revisori
ART. 12 –

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio o Rendiconto consuntivo

BILANCIO

ART. 13 –
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio o rendiconto consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio o rendiconto preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Scioglimento e Liquidazione

ART. 14 –

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa , il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sull’associazionismo.